Diritto

Come devo procedere se nell’ambito di un risanamento ricevo la disdetta del mio contratto di locazione?

Il vostro locatore o la vostra locatrice sta pianificando il risanamento completo dell’edificio in cui abitate e per questo disdice il vostro contratto di locazione. Se non siete d’accordo con la disdetta ricevuta, cercate innanzitutto di chiarirvi con il locatore o la locatrice. Nel caso in cui non riusciate a mettervi d’accordo, potete rivolgervi all’autorità di conciliazione competente.

Se non concordate con la disdetta ricevuta, rivolgetevi innanzitutto al locatore o alla locatrice per verificare se è possibile trovare insieme una soluzione: per esempio chiedendo una proroga del termine di disdetta, oppure rimanendo ad abitare nell’edificio durante il risanamento o ancora affittando un’altra abitazione dello stesso locatore o della stessa locatrice.

 

Se durante il colloquio non giungete a una soluzione e se avete l’impressione che la disdetta potrebbe essere ingiustificata, la cosa migliore è che vi rivolgiate all’autorità di conciliazione competente a livello locale. Essa è costituita da un presidente e da un numero paritario di rappresentanti di locatori e locatrici nonché di inquilini e inquiline e il suo scopo è trovare un accordo con le parti coinvolte. Esistono due possibilità: contestare la disdetta oppure estendere il termine di disdetta fino a un massimo di quattro anni. In entrambi i casi si hanno trenta giorni di tempo dal ricevimento della disdetta (art. 273 cpv. 1 CO).

 

Importante: in caso di disdetta il locatore o la locatrice può avviare il risanamento solo dopo lo scadere del termine di disdetta.

 

Contestazione della disdetta

Il locatore o la locatrice ha, in linea di principio, diritto di disdire il rapporto di locazione alla scadenza più prossima senza dover addurre motivazioni, purché essa non violi la buona fede. È questo il caso in cui l’edificio viene sottoposto a un risanamento completo. Che una disdetta sia contraria o meno alle regole della buona fede dipende dalla sua ragionevolezza (art. 271 CO). La disdetta è abusiva se non vi è ancora alcun piano di risanamento concreto. Lo stesso dicasi se poco prima sono già stati svolti degli interventi che hanno ulteriormente valorizzato l’edificio, oppure se una permanenza nell’abitazione non ritarderebbe i lavori o lo farebbe in maniera non significativa. In questi casi la contestazione della disdetta può dare esito positivo, fermo restando che in tale ambito gli abusi non rappresentano la regola ma piuttosto l’eccezione.

 

Richiesta di protrazione

In caso di disdetta l’inquilino o l’inquilina ha la possibilità di richiedere la protrazione della locazione, qualora la disdetta o il termine di disdetta abbia un effetto gravoso nei suoi confronti (art. 272 CO); questo può succedere, per esempio, quando vi è una carenza di alloggi liberi o a prezzi vantaggiosi, oppure se situazioni familiari o di salute rendono il trasloco più complicato. In questi casi la locazione può essere protratta fino a un massimo di quattro anni. L’inquilino o l’inquilina dovrà comunque provvedere tempestivamente a trovare un nuovo alloggio.

 

Se nel procedimento di conciliazione non si giunge a un’intesa, l’autorità competente fa una proposta di giudizio o rilascia l’autorizzazione ad agire. In caso di mancata contestazione, la proposta di sentenza diventa valida scaduto il termine di 20 giorni. L’autorizzazione ad agire può comportare l’avvio di un contenzioso giudiziario: la parte interessata potrà adire al tribunale competente nell’arco dei successivi 30 giorni.

Ulteriori informazioni
Decisioni di protrazione: alcuni esempi Esempi concreti di decisioni di protrazione corredate di motivazioni e durata della protrazione (tedesco)