Finanze

Cos’è un RCP?

Negli impianti fotovoltaici conviene autoconsumare direttamente l’energia prodotta, poiché il suo prezzo non è gravato dalle imposte e dai diritti d’uso della rete che incidono sulla tariffa della fornitura pubblica. Il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) consente di consumare l’energia solare autoprodotta all’interno di un immobile locativo.

In un RCP l’energia elettrica autoprodotta viene impiegata direttamente all’interno dell’edificio in cui è stata generata. Gli utenti e le utenti evitano così di versare imposte e diritti d’uso della rete. L’allaccio alla rete pubblica è comunque necessario: se l’impianto fotovoltaico produce più di quello che consuma, l’energia solare verrà immessa nella rete elettrica pubblica; se invece la produzione non è sufficiente, l’energia elettrica verrà acquistata dal fornitore di energia, nei confronti del quale i fruitori e le fruitrici saranno considerati come un unico cliente. L’ambito legislativo è disciplinato negli articoli da 16 a 18 della Legge sull’energia (LEne). Gli articoli da 14 a 18 dell’Ordinanza sull’energia (OEn) contengono le disposizioni esecutive.

 

Il locatore o la locatrice è responsabile dell’esercizio, della fornitura, dell’immissione e del conteggio di energia elettrica, potendo delegare a fornitori esterni parte di tali compiti. Se l’intero RCP ha un consumo di elettricità superiore a 100 000 kWh/anno, si può coprire il maggior fabbisogno di energia elettrica sul libero mercato con un conseguente ulteriore risparmio sui costi.

 

Inquilini e inquiline pagheranno a consumo il costo effettivo dell’energia elettrica, come spese accessorie o tramite conteggio separato. Inoltre locatori e locatrici possono scaricare sul canone di locazione i costi d’investimento e del capitale nonché le spese correnti per l’esercizio e la manutenzione. I costi dell’energia elettrica autoprodotta non devono tuttavia superare quelli della corrente di rete.

 

Se un RCP ha luogo solo dopo l’inizio della locazione, l’inquilino o l’inquilina può liberamente scegliere se partecipare all’RCP o proseguire nella fruizione dell’approvvigionamento di base da parte del fornitore di rete. I costi dell’RCP possono essere addebitati come spese accessorie (articolo 6b OLAL). La modifica unilaterale del contratto dovrà essere comunicata tramite il modulo ufficiale. Nel caso di un RCP già esistente la partecipazione si sancisce, di regola, con la stipula di un nuovo rapporto di locazione. L’uscita da un RCP è possibile soltanto in casi eccezionali.

 

Alternativa: modello pratico GRD

Il precedente modello pratico GRD (gestori della rete di distribuzione) permane come alternativa all’RCP. In questo caso gli inquilini e le inquiline sono clienti del gestore di rete. Il proprietario o la proprietaria vende l’elettricità solare al fornitore di energia, l’inquilino o l’inquilina acquista l’elettricità solare dal suddetto fornitore (anche in questo caso senza tasse per l’utilizzo della rete). In mancanza di sufficiente energia elettrica autoprodotta, si acquista corrente dal canale tradizionale. Il modello pratico GRD necessita dell’autorizzazione dell’inquilino o dell’inquilina. In ogni caso esistono anche modelli contrattuali alternativi, vincolanti solo per il gestore di rete e il proprietario o la proprietaria.

Ulteriori informazioni
Elettricità solare per il consumo proprio Opuscolo di SvizzeraEnergia contenente i punti principali
Guida pratica per il consumo proprio Una guida completa e dettagliata redatta dall’Associazione Svizzera Proprietari Fondiari (APF Svizzera) e dall’Associazione Svizzera Inquilini (ASI)
Legge federale sull’energia Gli articoli da 16 a 18 costituiscono la base legislativa per l’RCP
Ordinanza sull’energia Gli articoli da 14 a 18 contengono le disposizioni esecutive