Quali diritti e doveri ho io come inquilino/a?
Riduzione del canone di affitto
Se viene stabilito un risanamento, gli inquilini e le inquiline devono essere informati per tempo circa i lavori di costruzione. Nel caso di un risanamento si deve inoltre tenere conto dei loro interessi. In tutto ciò, a seconda della limitazione di utilizzo dell’abitazione, hanno diritto a una riduzione del canone di affitto (art. 259d CO). Per esempio per locali che non possono utilizzare o che possono utilizzare soltanto in parte, oppure per la rumorosità prodotta dai lavori. Se durante il risanamento viene danneggiato qualcosa o se gli inquilini e le inquiline subiscono dei danni dovuti a vizi, hanno diritto al risarcimento dei danni (art. 259e CO).
Aumento del canone di affitto
Se i lavori di costruzione sono terminati e sono disponibili i giustificativi dei costi, il locatore o la locatrice può aumentare l’affitto a decorrere dalla data più prossima possibile per la disdetta. Tuttavia, l’aumento del canone di affitto deve essere comunicato e motivato almeno dieci giorni prima dell’inizio del periodo di preavviso per la disdetta, su un modulo ufficiale, autorizzato o messo a disposizione dal Cantone (art. 269d cpv. 1 CO).
Esempio
Le scadenze per la disdetta sono stabilite nel contratto di locazione al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. La data più prossima per la disdetta è il 30 giugno. Il preavviso per la disdetta è di 3 mesi. Di conseguenza il modulo ufficiale con l’aumento del canone di affitto deve pervenire entro e non oltre il 21 marzo (3 mesi e 10 giorni) presso l’inquilino/a. Se la comunicazione arriva in ritardo, l’aumento slitta alla data successiva per la disdetta (30 settembre).
Se il locatore o la locatrice omette di fare questo o se dà lo sfratto contestualmente, l’aumento del canone di affitto è nullo (art. 269d cpv. 2 CO). Sul canone di affitto possono essere trasferiti soltanto gli investimenti per migliorie di valorizzazione.
Gli inquilini e le inquiline hanno diritto a impugnare l’aumento del canone di affitto. L’impugnazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del modulo di aumento del canone di affitto presso l’autorità di conciliazione (art. 270b cpv. 1 CO).
Disdetta del rapporto di locazione
Se il rapporto di locazione è stato disdetto da una delle parti, il locatore o la locatrice, ai sensi dell’articolo 260 capoverso 1 CO, deve attendere che gli inquilini e le inquiline siano andati via prima di avviare la ristrutturazione.
Il locatore o la locatrice ha in linea di principio diritto di disdire il rapporto di locazione alla scadenza più prossima, senza addurre motivazioni ma la disdetta deve essere motivata laddove ne venga fatta richiesta. L’inquilino o l’inquilina può impugnare la disdetta se quest’ultima viola la buona fede. È questo il caso quando l’oggetto locato può essere mantenuto abitato senza rendere molto più difficoltosi, più costosi o più prolungati i lavori di risanamento.
Caso di rigore
Se la fine del rapporto di locazione ha come conseguenza, per gli inquilini e le inquiline o per la loro famiglia, una difficoltà non giustificabile con gli interessi del locatore o della locatrice, allora potrà essere pretesa una proroga del rapporto di locazione (art. 271 cpv. 1 CO). Nella ponderazione degli interessi si terrà conto tra l’altro della durata del rapporto di locazione, della situazione personale, familiare ed economica delle parti, di un’eventuale necessità propria del locatore o della locatrice e della situazione del mercato degli affitti a livello locale. Il rapporto di locazione degli spazi abitabili potrà dunque avere una proroga massima di quattro anni (art. 272b CO).
Doveri degli inquilini e delle inquiline
Gli inquilini e le inquiline hanno, oltre a diritti, anche doveri. L’articolo 257h CO stabilisce che gli inquilini e le inquiline debbano tollerare i lavori di risanamento. Essi hanno altresì l’obbligo di consentire al locatore o alla locatrice un sopralluogo nell’appartamento o nella casa, laddove ciò sia necessario per la manutenzione. Se si riscontrano dei vizi, questi devono essere segnalati. In caso di mancata segnalazione gli inquilini e le inquiline sono ritenuti responsabili dei danni che ne derivano (art. 257g CO).